E’ stato recentemente approvato l’apparato normativo riguardante il regolamento, la gestione e la manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione, a completamento del quadro legislativo italiano sulla certificazione energetica.
Nel dettaglio si tratta del Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Tale decreto è molto importante perché consente al nostro Paese di evitare sanzioni da parte della Commissione Europea per l’incompleta attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo, relativa al rendimento energetico nell’ambito edilizio.
Per ciascuna area geografica sono indicati i periodi dell’anno in cui gli impianti termici per la climatizzazione invernale potranno essere accesi e vengono stabiliti i valori massimi e minimi della temperatura dell’ambiente, sia d’inverno, sia d’estate. Tali valori vengono stabiliti tenendo conto della destinazione d’uso degli edifici e prevedendo deroghe in casi particolari.
Le nuove regole prevedono che, durante il periodo invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non debba superare i +18°C, + 2°C di tolleranza per edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e assimilabili e i 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri tipi di edifici.
Per quanto concerne l’estate, invece, la media ponderata non dovrà essere inferiore a 26°C – 2°C di tolleranza per tutti i tipi di edifici.
Nel decreto vengono inoltre indicate alcune regole per la manutenzione degli impianti, prevedendo anche ispezioni e controlli periodici di efficienza energetica per gli impianti di riscaldamento invernale aventi potenza termica maggiore di 10 KW e per tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica maggiore di 12 KW.
Le ispezioni dovranno avvenire ogni 2 anni per gli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido aventi potenza termica superiore a 100 KW e ogni 4 anni per gli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica superiore a 100 KW e per tutti gli altri impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido aventi potenza termica compresa tra i 20 e i 100 KW.