L’Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea per il mancato recepimento, nei limiti previsti, della direttiva 2010/31/UE relativa alle prestazioni energetiche degli edifici.
Con la sentenza del 13 giugno, il nostro paese è stato sanzionato per la mancata applicazione o applicazione incompleta della norma che prevede l’obbligo da parte dei costruttori, dei venditori e dei locatori di mettere a disposizione della controparte l’Attestato di Certificazione Energetica, conosciuto anche con l’acronimo di Ace.
L’Italia, infatti, non ha recepito in maniera completa la direttiva, introducendo una deroga all’obbligo di consegnare l’attestato relativo al rendimento energetico in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto. Inoltre la Corte ha stabilito come illegittima la norma, attualmente non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell’Ace stesso.
Nel frattempo, però, con il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)” la situazione è stata superata con l’introduzione delle proroghe dell’ecobonus, e la definizione della certificazione, non più Ace ma Ape, attestato di prestazione energetica, di durata decennale, che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile stesso.
“La sentenza della Corte di giustizia europea depositata oggi, si riferisce ad una situazione pregressa, già sanata dall’Italia prima del deposito della decisione – fa sapere Confedilizia – e rafforza la necessità che l’applicazione del decreto legge 63/2013 approvato dal Governo – su imposizione dell’UE – per fermare ogni procedimento di infrazione, venga convertito nei suoi contenuti (a confermare lo scopo per il quale è stato assunto)”.
Va inoltre precisato che non dovranno dotarsi di Ape gli edifici e monumenti protetti, i luoghi esclusivi di culto e attività religiose, le costruzioni temporanee per destinazione d’uso uguale o inferiore a due anni, gli edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e gli edifici usati meno di quattro mesi all’anno, oltre a quelli con Ace in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.