Molte persone si chiedono se sia possibile installare il fotovoltaico in condominio. La risposta è sì, perché, grazie al fotovoltaico, è possibile sfruttare uno spazio condiviso a vantaggio di tutti gli abitanti dell’edificio, sia che si tratti del tetto o di balaustre o di altre superfici esterne.
Il fotovoltaico consente inoltre di risparmiare sulla spesa elettrica del condominio mettendo a disposizione energia elettrica per le comuni utenze, ossia luci delle scale, ascensori, luci esterne, apparecchi elettrici, autoclavi, cancelli elettrici, ecc.
Normalmente, la spesa necessaria alla realizzazione dell’impianto viene ammortizzata tra i condomini e dalle detrazioni fiscali che, fino al 30 giugno 2014, rimarranno al 50% della spesa. Anche in questo caso, la ripartizione deve essere suddivisa tra gli abitanti dell’edificio.
La migliore modalità di utilizzo dell’impianto, dal punto di vista economico, è l’autoconsumo in loco, poiché, così facendo, è possibile risparmiare in maniera immediata sulla bolletta elettrica condominiale.
Nello specifico, dove non arriva l’autoconsumo istantaneo, subentra lo scambio sul posto che, in virtù dell’energia precedentemente prodotta e immessa in rete, assegna un “rimborso parziale”, sulle bollette condominiali pagate nell’anno.
Per poter installare un impianto fotovoltaico in condominio occorre presentare la proposta all’amministratore che convocherà poi un’assemblea con gli abitanti dell’edificio per discutere del progetto. Affinché la proposta venga approvata, è necessario che sia favorevole almeno la metà dei condomini totali.
Il 18 giugno scorso è entrata in vigore una nuova legge denominata “Riforma del condominio“.
Ecco l’articolo 5 di tale legge, riguardante l’installazione del fotovoltaico in condomino, riportato integralmente:
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136* [del codice civile], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni
(*: maggioranza dei condomini che rappresenta almeno la metà del valore del condominio).
La normativa prevede inoltre la realizzazione di impianti fotovoltaici su parti comuni condominiali ma a beneficio personale.
In questo specifico caso, il titolare ha la possibilità di costruire autonomamente il proprio impianto fotovoltaico anche nelle parti comuni, soltanto però nel caso in cui nessuno manifesti un esplicito dissenso ai lavori. In caso contrario l’installazione dovrà essere passata al vaglio dell’assemblea condominiale.