Il Consiglio di Stato, con la sentenza 02936/2014, respinge il ricorso dell’AEEG contro l’annullamento della sua Deliberazione 281/12 da parte del Tar Lombardia, su impugnazione dell’ANEV.
Il CdS riconosce la correttezza delle motivazioni delle sentenze del Tar e conferma che gli operatori da fonte eolica non dovranno più pagare gli oneri di sbilanciamento come individuati dall’AEEG. Tali oneri sono stati considerati discriminatori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
Il CdS aggiunge, come da sempre sostenuto dall’ANEV che: “la riscontrata discriminazione non può ritenersi superata in ragione della previsione di apposite franchigie, atteso che le stesse, come si afferma negli stessi provvedimenti dell’Autorità, non sono differenziate in ragione della tipologia di fonte”.
A fronte di questa ulteriore pronuncia ANEV ribadisce la propria piena condivisione del principio, peraltro ripreso anche dal Consiglio di Stato, che le fonti rinnovabili non programmabili possano contribuire anche loro agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto alle altre fonti, e quindi nei limiti di quanto tecnicamente possibile.
I risultati della sentenza soddisfano l’associazione, che ribadisce la propria disponibilità a contribuire ad una soluzione equilibrata che responsabilizzi gli operatori senza discriminarli.