L’Enea fa sapere che le attuali detrazione del 65% possono essere aggregate ad altre agevolazioni specifiche, disponibili localmente.
Di fatto, i vantaggi possono essere sommati alle detrazioni statali solo se si tratta di promozioni locali e non nazionali.
In particolare, nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 e fino al 2 gennaio 2013, sulla base dell’Art. 6, comma 3 del D.L. 115/2008, le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi.
Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MiSE 28 dicembre 2012, dal 3 gennaio 2013, le detrazioni fiscali non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Sono tuttavia compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni, previa verifica di cumulabilità.
In generale, gli interventi effettuati dal 3 gennaio 2013, con detrazioni fiscali del 55%, successivamente portate al 65% dalla Legge 90/2013, sono compatibili con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
L’Enea conclude sottolineando che l’Ecobonus 65% non si può sommare agli incentivi previsti da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio il Conto Energia e le detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione degli immobili.