Il Ministero dello Svilluppo Economico ha firmato i provvedimenti di attuazione che riguardano la rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili elettriche. Si tratta di un’azione attesa da tempo e invocata a gran voce dalle associazioni, che già si erano espresse negativamente sui notevoli ritardi riguardanti la firma.
Di fatto vengono confermate le modalità che vanno a modificare la distribuzione degli incentivi, così come previsto nel decreto legge Competitività.
Per le strutture a energia rinnovabile diverse da quelle fotovoltaiche è disponibile un decreto attuativo che stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi, laddove gli esercenti scelgano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni, in rapporto a una riduzione dell’erogazione annua. Per gli impianti che operano secondo questa opzione è possibile adottare ulteriori strumenti incentivanti. È possibile avviare interventi di potenziamento in relazione alla maggiore produzione derivante dall’intervento, secondo le modalità previste dal provvedimento di disciplina. Si possono attuare interventi di ricostruzione integrale, possibili dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario.
In ultima istanza, per gli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, sono previsti interventi di rifacimento totale, sempre dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario.
Con un secondo decreto, il Governo regolamenta invece la rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, considerando strutture di potenza superiore a 200 kW e un periodo di tempo di venti anni. Una volta pubblicato, il GSE dovrà pubblicare sul proprio sito le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell’incentivo rimodulato.
Un terzo decreto legge si occupa invece di determinare l’erogazione degli incentivi per il comparto fotovoltaico da parte del Gestore dei servizi energetici.
Ai produttori sarà riconosciuto, ogni anno, un acconto pari al 90%, calcolato sulla base della produzione effettiva dell’anno precedente, con saldo entro 60 giorni dall’invio delle misure sulla produzione effettiva e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il decreto disciplina le modalità di calcolo dell’acconto, le verifiche che il GSE è tenuto ad effettuare per evitare erogazioni indebite e la periodicità dei pagamenti, differenziata sulla base della dimensione degli impianti. Il decreto consentirà di programmare e rendere più certe le erogazioni.