Energia e penali per recesso, l’Osservatorio Billoo

Secondo l’Osservatorio Billoo, per ora nessuna penale di recesso anticipato è stata introdotta dai principali operatori nei contratti per l’energia elettrica.

Billoo

Per ora nessuna penale di recesso anticipato introdotta dai principali operatori di energia nei contratti riguardanti l’energia elettrica, anche se non è detto che non accadrà in futuro. È quanto afferma l’Osservatorio Billoo – l’app che aiuta a valutare la competitività dei prezzi delle bollette di luce e delle bollette gas – dopo aver analizzato le offerte dei principali operatori energetici, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla nuova direttiva ARERA.

L’ARERA – l’Autorità che regolamenta il mercato dell’energia e del gas – con la delibera n.250/2023/R/COM del 6 Giugno 2023 ha stabilito la possibilità per i fornitori di energia, in presenza di determinate condizioni, di introdurre nei contratti penali nel caso in cui i clienti recedano passando a un altro operatore.

Penali solo per l’energia, non per il gas

L’Osservatorio Billoo – che attraverso l’applicazione analizza le bollette di luce e gas nei minimi dettagli ed è in grado di sapere se il loro prezzo è corretto – sottolinea che le penali possono essere introdotte solo per i contratti di energia elettrica e non per il gas. Inoltre, per i contratti destinati a clienti domestici o partite IVA con meno di 50 dipendenti e 10 milioni di euro di fatturato annuo, le penali (o meglio gli oneri di recesso anticipato) possono essere applicate solo per i contratti a prezzo fisso a scadenza ed esclusivamente se il recesso avviene nel primo anno.

Visto il continuo evolversi del mercato dell’energia e conseguentemente delle bollette di luce e gas, diventa sempre più importante rimanere aggiornati, sia per non avere “sorprese” spiacevoli nelle fatture sia per valutare le alternative più competitive presenti sul mercato.

È fondamentale sapere che la penale deve essere ben visibile nel contratto che il cliente sottoscriverà e deve essere approvata esplicitamente dal cliente stesso. L’operatore deve inoltre riportarla in modo chiaro nella scheda sintetica allegata ad ogni contratto.

L’importo massimo della penale deve essere chiaro, tale importo inoltre deve essere commisurato all’eventuale perdita che il fornitore incorre nel caso di recesso anticipato del cliente.