È entrato in vigore il 06/06/2013 il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 130 del 5-6-2013) relativo alla prestazione energetica in edilizia.
Il nuovo Decreto sulla prestazione energetica in edilizia
Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per la sua conversione in Legge.
Questo Decreto recepisce la direttiva 2010/31/UE e introduce diverse novità come quelle sul versante delle detrazioni fiscali e per la formazione degli installatori.
Per le detrazioni, infatti, gli articoli 14-16 prevedono il passaggio al regime al 65%, con scadenza al 31 dicembre 2013 “con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.”
La data è prorogata al 30 giugno 2014 “per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.
Per quanto riguarda la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, l’art. 17 precisa che “i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.”






