Secondo quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in riferimento al Decreto Legge 63/2013, art. 17, viene riconosciuta la facoltà di continuare ad operare sugli impianti a fonti di energia rinnovabile per tutte le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, senza alcuna esclusione.
Quanto prescritto dovrà trasformarsi in legge entro il 4 di agosto e dovranno essere attivati, dalle Regioni, specifici programmi di formazione per installatori di impianti. Questi corsi di aggiornamento dovranno essere attivi entro il 31 ottobre e, all’interno del percorso di formazioni, potranno essere riconosciuti specifici crediti formativi per le attività già svolte.
Di seguito il testo integrale dell’articolo 17:
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l’attivita’ di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province
autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».