L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha predisposto un nuovo documento in merito alle numerose questioni riguardanti i sistemi di accumulo energetico.
Il documento di consultazione 613/2013/R/eel, “Prime disposizioni relative ai sistemi di accumulo – orientamenti”, si occupa di delineare aspetti e peculiarità degli accumuli “domestici” e non si riferisce ai sistemi di storage realizzati da utility e gestori di rete.
L’obiettivo è quello di specificare le modalità di accesso e di utilizzo alla rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo. Vengono inoltre riportate le misure dell’energia elettrica eventualmente necessarie per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali.
Dal testo si evince che, ai fini della connessione alle reti pubbliche, gli accumulatori verranno considerati come impianti di produzione da fonti non rinnovabili. Per quanto riguarda la richiesta di connessione alla rete elettrica l’AEEG prevede un trattamento dei sistemi di accumulo al pari degli impianti di produzione di energia elettrica.
Diversamente, per quanto riguarda i prelievi di energia elettrica dalla rete, nel caso siano destinati ad alimentare esclusivamente i sistemi di accumulo, non devono essere assoggettati dalle componenti UC, MCT e A, oltre alle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione. Sull’energia prelevata dai sistemi d’accumulo si prevede dovranno venire pagati i corrispettivi di dispacciamento e di misura. Per quanto riguarda il pagamento degli oneri di rete e di sistema sull’energia prelevata, l’Autorità propone l’equiparazione tra i sistemi di accumulo e gli impianti di pompaggio oggi esistenti.
Se gli impianti di produzione accedono ai certificati verdi (conto energia fotovoltaico) è invece necessario effettuare la misura dell’energia assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, valutazione indispensabile per la corretta erogazione degli incentivi. Di fatto, se il dispositivo di misura si trova a valle del sistema di accumulo, risulta necessario separare l’energia elettrica prodotta da quella prelevata e solo successivamente rilasciata dal sistema di accumulo. In particolare, l’AEEG sottolinea che, nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW che beneficiano del regime di Scambio sul Posto e che accedono agli incentivi del Primo conto energia, l’eventuale integrazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi.
Per gli impianti che accedono allo Scambio sul Posto, l’AEEG non richiede alcun tipo di misurazione, mentre i sistemi con “Ritiro Dedicato” la valutazione è obbligatoria se si accede ai prezzi minimi garantiti. Con il meccanismo di incentivazione delle tariffe omnicomprensive, sarà sempre necessario effettuare la misurazione dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dalle batterie. Tale passaggio si rende indispensabile per valutare se parte dell’energia accumulata è stata in precedenza prelevata dalla rete pubblica.