Con la Circolare n. 7/E del 27 aprile, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida per la gestione delle deduzioni dal reddito, detrazioni e crediti d’imposta.
Un’ampia sezione è dedicata alle spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi antisismici. Virginio Trivella – Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete Irene, ha analizzato il documento fornendo alcune precisazioni ed evidenziando la possibile nascita di equivoci da evitare.
Con riferimento alle spese sostenute per gli edifici composti da più unità immobiliari, è stato precisato che “l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari”.
È stato inoltre precisato che “ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Si può pertanto ritenere che anche per gli edifici multi-unità posseduti da un unico proprietario sia applicabile il limite di spesa determinabile con la formula “40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio”. Pur se non espressamente precisato, si deve ritenere che lo stesso criterio valga anche per gli interventi antisismici.
Un possibile equivoco potrebbe essere inoltre generato nella determinazione del limite di spesa per la singola unità immobiliare: il limite posto di 40.000 Euro per u.i. è riferito ad interventi che interessano l’intero edificio; nessun limite è tuttavia indicato e posto per interventi riferiti alla singola unità immobiliare.
Una precisazione dell’Agenzia delle entrate potrebbe risultare utile ad evitare l’equivoco. Resta non ancora risolta la questione posta dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 303/2008, secondo la quale la fruibilità degli ecobonus da parte dei titolari di reddito d’impresa è consentita con esclusivo riferimento agli immobili strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. È invece negata per tutti gli altri immobili, compresi tutti quelli concessi in uso a terzi e per i cosiddetti “immobili merce”. Sul punto sono ormai molte le pronunce delle Commissioni tributarie contrarie alla posizione dell’Agenzia, secondo cui le norme non richiedono affatto che l’intervento implichi una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Al contrario, la finalità del legislatore è incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico.
Alla luce di tutte le innovazioni legislative degli ultimi anni, che vanno nella direzione della più ampia diffusione di queste attività, e delle precisazioni più recenti dell’Agenzia coerentemente orientate nello stesso modo, la limitazione appare ancora più anacronistica e in contraddizione non solo con gli obiettivi della legge ma, addirittura, con la posizione della stessa Agenzia in senso favorevole per quanto riguarda il sismabonus. I tempi sono davvero maturi per una revisione della risoluzione 303/2008.